ART. 1 – (Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione AMICHE PER LA PELLE, già APS, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: “AMICHE PER LA PELLE APS”. Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Fino a che l’associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle APS, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve APS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l’acronimo APS viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l’acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L’associazione ha sede legale in ODERZO, via MAGGIORE 43/1. L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/o ampliata la sede legale ed operativa principale senza necessità di integrare il presente statuto anche nell'ipotesi di trasferimento della sede ad altro comune, se non la semplice comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’Associazione è disciplinata dal Codice Civile, dal D.lgs 460/97 fino all’iscrizione al Registro Regionale APS o al RUNTS e comunque fino a che il D.lgs 460/97 troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.lgs. 117/2017. È disciplinata altresì dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell’ordinamento giuridico e dal presente Statuto

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci ed esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L’Associazione, che non ha fine di lucro neanche indiretto, opera nell'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi:  assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale volti a:

  • diffondere la cultura della prevenzione delle malattie;
  • migliorare lo stato di salute delle persone;
  • migliorare il recupero della salute accompagnando, assistendo le persone non solo durante il loro percorso terapeutico ma anche dopo la sua conclusione, al fine di garantire il pieno recupero fisico e psichico della persona.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle individuate come “Attività di interesse generale” nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, alle lettere:

a)   interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive  modificazioni, e  interventi, servizi  e  prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b)   interventi e prestazioni sanitarie;

d)   educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse  attività,  anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u)   beneficenza  o  erogazione  di  denaro,  beni  o  servizi  a  sostegno  di  persone  svantaggiate  o  di  attività  di  interesse  generale;

w) promozione  e  tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale qui indicate, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Queste attività verranno realizzate, a titolo non esaustivo, mediante le seguenti azioni:

  • la promozione dello sviluppo della cultura della prevenzione delle malattie in ambito lavorativo e sociale;
  • la diffusione della cultura della salute, in particolare della prevenzione, anche in ambito aziendale al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, economiche e non, valorizzando le necessità e gli interessi sia del datore che del lavoratore;
  • progettare e realizzare attività, servizi, consulenze rivolti alla prevenzione, sia direttamente a contatto con le persone in ogni contesto sociale, quindi anche all’interno dello scenario lavorativo, sia  tramite Internet e/o web o qualsivoglia strumento adatto alla comunicazione;
  • progettare e realizzare attività, servizi, consulenze rivolti al recupero della salute psicofisica della persona;
  • la collaborazione con qualsiasi altro soggetto esterno come strutture sanitarie, professionisti, associazioni, al fine di realizzare le iniziative volte alla promozione della cultura della prevenzione;
  • l'impegno di sostenere e agevolare la comunicazione nel settore scientifico tra le varie categorie di operatori, al fine di garantire interscambi, nuovi progetti e la divulgazione e risoluzione di problematiche inerenti la prevenzione  e più in generale riguardanti la salute, in tutti gli ambiti ad essa afferenti;
  • la progettazione e realizzazione di operazioni di informazione, prevenzione, formazione;
  • l'organizzazione e la gestione di eventi, corsi, seminari, convegni, manifestazioni a carattere medico-scientifico, e non, al fine di promuovere la sensibilità delle persone e dei professionisti, alla prevenzione e alla salute;
  • creare e gestire un notiziario sui temi connessi agli scopi perseguiti dall’associazione, mediante strumenti come la radio, le testate online e/o ogni altro mezzo di comunicazione che permetta la sua realizzazione;
  • l'organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in materia sociosanitaria, assistenziale, della promozione della solidarietà.

Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle APS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97. L'associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l’iscrizione al Registro Regionale APS, o se attivo al RUNTS, l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualità di APS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L’associazione di promozione sociale potrà promuovere iniziative di raccolta fondi  nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale ed esercitare attività diverse solo in quanto secondarie, accessorie e strumentali a quelle principali.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Gli interessati fanno richiesta di adesione presentando formale domanda e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’organo di amministrazione. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio decade in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri e hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'adesione all'Associazione AMICHE PER LA PELLE APS da parte dei Soci comporta:

  • piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito ed entro i termini previsti, pena la decadenza.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o assume un comportamento scorretto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione deve comunque essere ratificata dall’Assemblea e comunicata in modo adeguato al socio. L’associato escluso può far appello all’assemblea entro 30 giorni ed è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall’associazione.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,
  • Consiglio Direttivo,
  • Presidente,
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione (eventuale)
  • Comitato Tecnico Scientifico (eventuale)

ART. 11 (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Tutti i soci in regola con le disposizioni del presente statuto vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o altro mezzo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e per fornire le linee programmatiche per il successivo.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L’Assemblea  straordinaria è quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente su delega del Presidente, o da persona designata dall'Assemblea. Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e resta conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 (Consiglio Direttivo o organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 5 e massimo di 7 membri, incluso il Presidente, eletti dall’assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Nomina al proprio interno il Vicepresidente dell’associazione e le altre cariche.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati.

cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Comitato Tecnico Scientifico (eventuale)

Il Consiglio Direttivo individua e nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione i quali, in ragione delle rispettive esperienze e competenze, hanno una funzione consultiva riguardo alla creazione, sviluppo e gestione dei progetti dell’Associazione.  Il Comitato Tecnico Scientifico si compone di un massimo di 15 membri; tale limite potrà essere modificato dall’Assemblea.  Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.

ART. 18 (Organo di controllo, eventuale)

Il Direttivo, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere di nominare un Organo di controllo. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto conformemente a quanto richiesto dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti, eventuale)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati  tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30  giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote d'iscrizione e dai contributi degli associati;
  • contributi pubblici e privati;
  • beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione e sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione/ Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione

ART. 29 (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32 (Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di APS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di APS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle APS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L’associazione ha inoltre l’obbligo di:

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  • devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre APS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.